Art. 3.
(Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

      1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «Commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento, sono istituite le aree funzionali di supporto alle Commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 

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      2. Le Commissioni territoriali, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e sono composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante della regione designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nominato dal delegato in Italia. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Le Commissioni territoriali sono rinnovate ogni tre anni e i loro componenti rimangono in carica fino al rinnovo.
      3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o l'istituzione di una o più Commissioni territoriali straordinarie, da affiancare temporaneamente ad una Commissione territoriale, scegliendone i componenti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali. Il presidente della Commissione territoriale che viene affiancata assegna le domande di asilo alle Commissioni territoriali straordinarie eventualmente istituite.
      4. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 4, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.
      5. Le deliberazioni di ciascuna Commissione territoriale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Su richiesta di uno o più membri della Commissione che abbiano espresso opinioni dissenzienti
 

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rispetto alla decisione approvata, nella motivazione della medesima si dà conto di esse e delle loro motivazioni.
      6. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri delle Commissioni territoriali sono collocati in posizione di comando o di distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata dell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione centrale di cui all'articolo 4. Per i componenti delle Commissioni territoriali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.